Art. 3.

      1. Per ottenere la carta di identità professionale di cui all'articolo 2 è necessario essere giornalista professionista. Ai fini della presente legge, è giornalista professionista chi ha come occupazione principale, regolare e retribuita l'esercizio della professione di giornalista in una pubblicazione quotidiana o periodica, in una emittente radiofonica o televisiva o in una agenzia di stampa, anche quando le stesse abbiano diffusione prevalentemente o esclusivamente telematica.
      2. Sono inoltre considerati giornalisti professionisti, ai sensi e per gli effetti del comma 1, e possono richiedere la carta d'identità professionale:

          a) i giornalisti liberi che, senza essere al servizio di una data pubblicazione, emittente o agenzia, esercitino il giornalismo come occupazione principale e regolare,

 

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ricavandone le principali risorse necessarie alla loro esistenza;

          b) i fotoreporter, cineoperatori e reporter-cameramen, che operino come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alla lettera a) del presente comma e di cui al comma 1;

          c) i giornalisti italiani residenti all'estero corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie italiane;

          d) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in Italia che abbiano una occupazione giornalistica regolare.